ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SEZIONE DEL
CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERSEZIONALEDI ESCURSIONISMO

“SCUOLA di ESCURSIONISMO GIULIANO ISONTINA”


TITOLO I. COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – ATTIVITA’


Art. 1 – Costituzione e Sede

  1. Con propria delibera le Sezionidi Monfalcone, Gorizia, Associazione XXX Ottobre di Trieste, Società Alpina delle Giulie di Trieste con Sottosezione di Muggia hanno costituito la Scuola Intersezionale di Escursionismo denominata

Scuola di Escursionismo Giuliano Isontina

  • La Scuola di Escursionismo Giuliano Isontina (di seguito denominata SEGI) ha sede presso l’Associazione XXX Ottobre di Trieste ed è retta dal presente Regolamento.
  • I Consigli Direttivi delle Sezioni interessate, d’intesa tra loro, individuano l’Associazione XXX Ottobre di Trieste come sezione capofila, che sarà Sezione di riferimento per la Scuola stessa.



1. I principali obiettivi che la Scuola si prefigge sono:

  1. diffondere la cultura, l’etica e i valori del Club Alpino Italiano;
  2. promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti in ambiente montano;
  3. favorire il percorso formativo dei propri componenti indirizzato alla partecipazione ai corsi organizzati dall’Organo Tecnico di riferimento del competente GR e il continuo aggiornamento dell’organico;
  4. collaborare allo svolgimento delle attività sociali anche allo scopo di orientare tecnicamente l’attività di Escursionismo svolta dalle Sezioni.

Art. 3 – Attività

  1. L’attività della Scuola deve essere continuativa e rivolta, in funzione delle esigenze delle Sezioni, principalmente all’organizzazione di Corsi di preparazione e specializzazione (almeno uno all’anno) rivolti ai Soci delle Sezioni.
  2. La Scuola svolge la seguente attività:
  3. organizza principalmente, in accordo con le Sezioni, corsi i cui contenuti tecnico culturali sono definiti dall’Organo Tecnico di riferimento, e che devono fornire all’allievo, alla fine del percorso formativo, un certo grado di autonomia proporzionato al livello del Corso e alle capacità del partecipante;
  4. svolge Corsi interni di aggiornamento e di formazione per il Corpo Accompagnatori di tutti i Livelli;
  5. collabora allo svolgimento di attività sociali delle Sezioni;
  6. fornisce consulenza tecnica nel settore ad altre strutture sezionali;
  7. promuove e supporta le attività culturali e le manifestazioni approvate dalle Sezioni nel campo dell’Escursionismo.

3. Tutte le attività facenti capo alla Scuola sono svolte nel completo rispetto delle indicazioni generali del CAI, delle specifiche direttive tecnico-didattiche emanate dall’Organo Tecnico di riferimento e devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale della Sezione Capofila.

TITOLO II. MEZZI FINANZIARI – MATERIALE TECNICO

Art. 4 – Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:

  1. delle quote di iscrizione ai Corsi, che devono anche essere commisurate ai costi di organizzazione generale della Scuola;
  2. dei contributi erogati dalle Sezioni, dal Gruppo Regionale, da altre strutture del C.A.I.
  3. Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di Terzi (per pubblicazioni e per reperimento di materiali) devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo della Scuola ed approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione Capofila.
  4. Il Direttore della Scuola garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate ed uscite) che transitano attraverso la Scuola e che fanno parte integrante del bilancio sezionale.
  5. Il Direttore, entro la fine di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle attività all’Assemblea della Scuola e quindi, per approvazione, alle Sezione capofila, individuata anche per la raccolta dei documenti amministrativi e contabili.

Art. 5 – Dotazione di materiale tecnico

  1. La Scuola si doterà, compatibilmente con le risorse delle Sezionidi tutto il materiale tecnico e didattico necessario allo svolgimento delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo stato.
  2. Il Direttore della Scuola, o persona da questi designata, è responsabile della custodia e cura del materiale didattico e delle attrezzature.
  3. Per la costituzione di tale dotazione la Scuola può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole degli Organi Tecnici di riferimento ed alla Struttura Operativa “Centro Studi Materiali e Tecniche”.

TITOLO III. ORGANICO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organico

  1. L’Organico della Scuola è costituito dal Corpo Titolati in attività e dagli Accompagnatori Sezionali; possono far parte, altresì, Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine.
  2. L’accettazione in organico di un Candidato, avente i requisiti tecnici richiesti, è deliberata dall’Assemblea della Scuola su proposta del Direttore.
  3. Ogni Titolato o Sezionale può far parte dell’Organico di una sola Scuola afferente al medesimo OTCO.
  4. Gli appartenenti all’Organico della Scuola, come peraltro tutti coloro che svolgono attività con la Scuola, devono essere Soci del CAI ed accettare in ogni sua parte il presente Regolamento.

Art. 7 – Corpo Istruttori/Accompagnatori della Scuola

1. Il Corpo Accompagnatori è costituito da Soci che svolgono attività operativa di natura teorica e pratica all’interno della Scuola.  

Art. 8 – Organi della Scuola

1. Gli organi della Scuola sono:

  • l’Assemblea della Scuola;
  • il Comitato Direttivo della Scuola; – il Direttore della Scuola.

2. Possono anche essere nominati: un Vice–Direttore e un Segretario. Quest’ultimo, se esterno all’Organico, non ha diritto di voto.

Art.9 – Assemblea della Scuola

  1. L’Assemblea della Scuola è composta dai Titolati di Primo e Secondo Livello, dagli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE), dalle Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine in organico.
  2. L’assemblea della Scuola viene convocata dal Direttore almeno una volta l’anno; viene convocata anche su richiesta della maggioranza dell’Organico.
  3. L’Assemblea della Scuola è valida se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.
  4. I Titolati Emeriti sono invitati senza diritto di voto.
  5. I Presidenti delle Sezioni o loro delegati sono invitati senza diritto di voto.

Art. 10 – Comitato Direttivo della Scuola

  1. Il Comitato Direttivo della Scuola è formato dal Direttore e da un rappresentante per ciascuna disciplina attiva nella Scuola e, comunque, da non meno di tre persone che devono essere Titolati, di cui almeno uno di secondo livello. Il Comitato Direttivo può essere allargato ad un Vice Direttore e ad altri due componenti.
  2. I componenti del Comitato Direttivo, ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore, sono eletti dall’Assemblea della scuola e durano in carica tre anni. La loro nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo delle Sezioni. In caso di mancata ratifica gli eletti decadono dall’incarico e l’Assemblea procede a nuove elezioni.
  3. Il Comitato Direttivo della Scuola si riunisce non meno di quattro volte all’anno, su convocazione del Direttore o su richiesta della maggioranza dei Componenti.
  4. Il Comitato Direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività della Scuola, ed in particolare svolge i seguenti compiti: a) prepara i lavori dell’Assemblea;
  5. valuta le richieste d’ammissione nell’Organico della Scuola e propone l’elenco dei Candidati al voto dell’Assemblea;
  6. seleziona i Componenti dell’Organico da inviare ai Corsi di Formazione. La partecipazione dovrà comunque essere approvata dalla Sezione di appartenenza del Candidato;
  7. nomina il responsabile dei materiali ed i Componenti dell’Organico a cui possono essere affidate mansioni particolari in base alle necessità della Scuola;
  8. in caso di votazioni, il Comitato Direttivo della scuola si esprime a maggioranza semplice. Il voto del Direttore risulta prevalente in caso di parità di voti.
  9. Alle sedute il Direttore può invitare anche persone esterne alla Scuola senza diritto di voto.
  10. I Presidenti delle Sezioni o loro delegati sono invitati alle sedute senza diritto di voto.

Art. 11 – Direttore

  1. Il Direttore della Scuola è un Titolato di Secondo Livello designato dall’Assemblea fra i Componenti l’Organico della Scuola.
  2. E’ nominato dal Consiglio Direttivo delle Sezioni e dura in carica tre anni.
  3. Il Direttore dirige la Scuola, non ha funzioni rappresentative esterne al CAI, salvo quanto conferitogli dai CD Sezionali. Ha funzioni tecniche e risponde del suo operato ai Consigli Direttivi delle Sezioni, del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei Corsi; tecnicamente deve riferirsi a quanto previsto dall’Organo Tecnico di riferimento.

Art. 12 – Vice Direttore

  1. Il Vice Direttore è un Titolato designato dall’Assemblea fra i Componenti l’Organico della Scuola.
  2. E’ nominato dal Consiglio Direttivo delle Sezionie dura in carica tre anni.
  3. Coadiuva il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità. 

Art. 13 – Segreteria

1. Su proposta del Direttore può essere nominata dall’Assemblea della Scuola una persona con l’incarico di Segretario/a che dura in carica fino allo scadere del mandato del Direttore. Può essere nominato/a anche al di fuori dell’Organico della Scuola, purché sia Socio CAI; in questo caso non è parte attiva nell’attività didattica e partecipa alle Assemblee ed ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 14 – Aggiornamento del Corpo Istruttori/Accompagnatori

1. Ogni Scuola, anche in forma di consorzio tra Scuole, è tenuta ad organizzare periodicamente un aggiornamento teorico pratico rivolto a tutti i Titolati e “Sezionali” che compongono l’Organico.

Art. 15 – Rimborsi spese

  1. Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, nella misura stabilita dall’Assemblea della Scuola.
  2. I limiti massimi dei rimborsi non possono superare quanto previsto dalle delibere delle Sezioni, compatibili a loro volta con quanto previsto dalle norme del Sodalizio.

TITOLO IV. MODALITA’ PER LA CESSAZIONE, SOSPENSIONE E SCIOGLIMENTO DELLA

SCUOLA

Art. 16 – Cessazione dall’Organico

1. La cessazione dall’organico avviene:

a) per dimissioni presentate per iscritto al Direttore della Scuola e, per conoscenza, ai Presidenti delle Sezioni; b) per mancata iscrizione al CAI;

  • a seguito di sospensione e/o decadenza dal Titolo o dalla Qualifica;
  • a seguito di delibera dell’Assemblea della Scuola, presa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto ed approvata dai CD delle Sezioni in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Disciplinare e Regolamento dell’Organo Tecnico di riferimento;
  • con delibera del CD delle Sezioni, presa anche su segnalazione dell’Organo Tecnico di riferimento.

Art. 17 – Sospensione o scioglimento della Scuola

  1. Sospensioni prolungate dell’attività o attività insufficiente comporteranno lo scioglimento o la sospensione della Scuola da parte delle Sezioni, che peraltro potranno tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.
  2. L’attività della Scuola cessa con la Delibera di scioglimento o sospensione adottata dalle Sezioni che l’hanno costituita. Nel caso di Scuola Intersezionale, lo scioglimento o la sospensione devono essere deliberati da tutti i Consigli Direttivi sezionali.

TITOLO V. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 18 – Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere proposte dall’Assemblea della Scuola con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, devono essere sottoposte all’approvazione dell’Organo Tecnico di riferimento e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo delle Sezioni costituenti la Scuola.

Scarica qui il regolamento in pdf.